Quando ci si trova a spiegare il significato del termine zooerastia, nella maggior parte dei casi, oltre all’incredulità, il primo commento dell’interlocutore è “Che schifo!”.
Di primo acchito molti la giudicheranno una reazione corretta, ma non è così. Sebbene lo sconcerto dinanzi a questa pratica, ossia dell’accoppiamento fisico di un essere umano con un animale, sia “naturale” è doveroso soffermarsi su uno strumento comunicativo che rientra negli elementi essenziali dell’approccio dell’etologia relazionale: l’empatia1.
L’essere umano tende spesso a giustificare le proprie scelte ed opinioni con l’applicazione di canoni eticamente insostenibili. Un colpo di fucile che stronchi l’elegante incedere del cigno sullo specchio d’acqua di un lago suscita una reazione assai diversa da quella prodotta dal colpo della pistola da macellazione puntata alla testa di un suino.
L’uccisione dell’elegante cigno e l’abbattimento del sudicio maiale.
Una discriminazione fondata su canoni estetici – e non solo – derivati da un retaggio culturale talmente consolidato, da essere stato messo in discussione e smascherato nella sua deprivazione etica e sociale da un numero di persone ad oggi ancora drammaticamente esiguo.
Siamo talmente poco evoluti da permetterci di stabilire il grado di gravità di un’azione prendendo come riferimento la vittima, non il crimine. Commentiamo con profondo sdegno e furia gli abusi sessuali commessi sui minori, ma lo stupro di un animale ci suscita semplicemente ribrezzo. Lo stupro è “la costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali. In proposito si parla comunemente anche di stupro o (nel caso abbia luogo la congiunzione carnale) di violenza carnale.”2
La violenza deve suscitare sdegno indipendentemente da chi ne sia la vittima, altrettanto dicasi per l’abuso sessuale e la sua connaturata vigliaccheria.
Violenza genera violenza, disse Martin Luther King nel 1958. Una teoria che nella società odierna viene confermata ogni giorno, ogni secondo.
Sono convinta che l’entità di dolore e sofferenza provocata dagli abusi sessuali commessi ai danni di un minore non sia inferiore a quella provocata dal medesimo crimine commesso su un adulto, sebbene il codice penale abbia sancito un chiaro distinguo. E ho la medesima convinzione circa la sofferenza provata dagli animali, convinzione che trova conferma in innumerevoli studi scientifici. La sensibilità, il terrore, il dolore, la disperazione, l’angoscia, i traumi non sono appannaggio esclusivo degli esseri umani. Alla luce di ciò, se vogliamo parlare di schifo, indirizziamo questa valutazione alla spietatezza, alla vigliaccheria, alla crudeltà di coloro che si macchiano di tale reato. Alla mercificazione di creature indifese che, nel bieco silenzio che è peculiarità di ogni sfruttamento, vengono “affittate” o vendute per essere stuprate fino a subire lesioni interne irreparabili e poi gettate perché ormai “inservibili”. Questo è lo schifo. E questo deve sdegnarci nel profondo, scuoterci il cuore, affinché giungiamo alla consapevolezza che l’adesione ad ogni iniziativa volta a smembrare le reti di omertà, tessute – per interesse o timore – intorno a questi orrori, rappresenta una responsabilità morale, civile e sociale per chiunque voglia dirsi essere umano e intenda dunque distinguersi da coloro che si macchiano di tali atrocità. Il vero trionfo dello schifo è la mancanza di compassione per chi è più indifeso.
B.Bacca
1 http://www.corsietologiarelazionale.it/iscrizionecorsi/2363-2/
2 Articolo 609 bis del Codice Penale italiano: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.» (Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66)